Penalizzati in assenza di infermità congenite?

Nostro figlio di 5 anni presenta un ritardo nello sviluppo sotto tutti i punti di vista, rispetto alla sua età. Attualmente stiamo effettuando una valutazione per indagare l’eventuale presenza di un disturbo dello spettro autistico. Temiamo che, qualora sia esclusa l’infermità congenita, lui venga penalizzato sul piano assicurativo.

Durante le nostre consulenze ci capita spesso di incontrare genitori preoccupati per gli eventuali svantaggi che le loro figlie o i loro figli potrebbero subire, qualora il loro disturbo non sia riconducibile a un’infermità congenita riconosciuta. Nella maggior parte dei casi, si tratta tuttavia di un timore infondato perché è solo questione di capire quale assicurazione – invalidità o malattie – copra i costi delle cure mediche.

Qualora sia stata accertata un’infermità congenita, l’assicurazione per l’invalidità (AI) assume i costi dei trattamenti fino al compimento del 20° anno di età, dopodiché, come per qualsiasi patologia e disabilità, il finanziamento delle cure spetta all’assicurazione malattie. Per infermità congenite accertate si intendono malattie e disabilità presenti fin dalla nascita e riportate nell’elenco esaustivo stilato dal Dipartimento federale dell’interno (DFI).

A livello di contenuti, le prestazioni dell’AI e dell’assicurazione malattie sono molto simili. Entrambe le assicurazioni coprono i costi delle terapie, dei farmaci e degli apparecchi necessari. Le differenze riguardano soprattutto la partecipazione ai costi: se l’assicurazione malattie di base prevede una quota a carico delle persone assicurate (350 franchi al massimo all’anno per i bambini) e una franchigia (soltanto per gli adulti), l’AI copre l’intero costo dei trattamenti nonché eventuali spese di viaggio.

Il disturbo dello spettro autistico è un’infermità congenita e figura nell’elenco del DFI. Pertanto, se un medico specialista diagnostica questa patologia a vostro figlio, anche dopo il 5° anno di età, l’AI assume i costi dei trattamenti connessi fino al raggiungimento dei 20 anni. Anche l’assicurazione malattie potrebbe farsi carico di parte delle spese. Ad esempio, entrambe le assicurazioni prevedono l’erogazione di un contributo annuale per l’acquisto dei pannolini a partire dal 42° mese di vita. Se l’incontinenza è dovuta al disturbo dello spettro autistico, sarà l’AI a farsene carico, se invece è legata ad altre problematiche, bisognerà chiederne il rimborso alla cassa malati.

Le altre prestazioni dell’AI non sono subordinate alla presenza di un’infermità congenita. Infatti, per l’ottenimento dell’assegno per grandi invalidi, del supplemento per cure intensive, dei mezzi ausiliari o, più tardi, dei provvedimenti d’integrazione è determinante il fabbisogno effettivo di assistenza dovuto alla disabilità. L’AI copre anche i cosiddetti provvedimenti sanitari d’integrazione fino ai 25 anni, indipendentemente dalla presenza di un’infermità congenita.

In ogni caso, consigliamo di richiedere una consulenza di valutazione presso Procap, contattando il proprio consultorio di riferimento per fissare un appuntamento.

Per maggiori informazioni rimandiamo anche alla nostra guida «Quali sono i diritti di mio figlio? Il link si apre in una nuova finestra. (in tedesco), Quali sono i diritti di mio figlio? Il link si apre in una nuova finestra. (in francese)».

Nadja D’Amico, Avvocata